E’ ora di modificare gli statuti!

Data: marzo 18, 2021

In: MUSICA E DIRITTO - A CURA DI MICHELE LAI, TOP,

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di Michele Lai – Il prossimo 31 marzo scade il termine – più volte prorogato – per adeguare gli statuti delle associazioni ONLUS – APS e più in generale delle associazioni che svolgono attività con impatto sociale nei settori dell’assistenza, solidarietà, salutare e culturale. 

L’adeguamento degli statuti costituisce un adempimento obbligatorio per previsione espressa del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – c.d. “Codice del Terzo settore”, che introduce una riforma senza dubbio “epocale” nel vastissimo settore dell’associazionismo italiano. 

Il terzo settore

La ratio dell’adeguamento degli statuti risiede nella obbligatorietà dell’iscrizione delle associazioni del c.d. TERZO SETTORE nel Registro Unico Nazionale denominato RUNTS e quindi nell’esigenza di razionalizzare i requisiti oggettivi per il riconoscimento delle agevolazioni e facoltà che la stessa norma ed i decreti attuativi riconoscono a tali nuovi enti associativi. 

Non è mia intenzione qui illustrare le tipologie di enti che potranno iscriversi al RUNTS, nonché i complessi aspetti tributari, mentre vorrei offrire un pratico supporto o anche semplicemente un ALERT per i molti soggetti coinvolti in varie forme in associazioni culturali di varia grandezza, dalle importanti associazioni di produzione di concerti “Amici della Musica” presenti in moltissime città italiane, alle altrettanto numerose Scuole di Musica private, alle associazioni attive nei settori della musica per il sociale. 

Da subito il mio consiglio è quello di ricorrere all’assistenza di un professionista conoscitore del Codice del Terzo Settore (commercialista, avvocato, notaio) e già la scelta del professionista non sarà immediata né scontata. 

Il professionista, tuttavia, non potrà autonomamente stabilire le modifiche da apportare agli statuti vigenti, spesso obsoleti e risalenti, ovvero frutto di progressive stratificazioni di regole dettate il più delle volte da circostanze contingenti. 

Il patrimonio versato

L’adattamento dello statuto alle norme del Codice del Settore in molti casi comporterà una vera e propria rimeditazione dell’associazione stessa a partire dall’oggetto sociale e dagli scopi perseguiti, per poi investire l’assemblea dei soci le cariche elettive e dulcis in fundo il patrimonio versato a garanzia. 

Quest’ultima modifica si rivelerà la scelta decisiva per moltissime associazioni, costituite da soggetti che prestano volontariamente e gratuitamente la loro attività senza tuttavia assumere impegni patrimoniali di carattere finanziario, tranne il versamento della quota. 

Non a caso ho usato l’aggettivo “epocale” nel definire la riforma del Terzo Settore, atteso che per poter iscrivere l’ente nel RUNTS è obbligatorio per le associazione disporre di un patrimonio versato non inferiore ad € 15.000,00, patrimonio che andrà a garantire i terzi creditori, ma che al tempo stesso escluderà la responsabilità personale del Presidente, dei Consiglieri e di tutti gli associati.

Sic et simpliciter

Tuttavia, se il Consiglio Direttivo ed i soci più in generali non sono disposti a versare nelle casse dell’associazione un importo minimo di € 15.000,00 da vincolare, neppure è necessario proseguire nelle attività di modifica ed adeguamento dello Statuto, perché gli associati avranno così deciso di rinunciare all’iscrizione al RUNTS, ai benefici ed agli oneri che tale iscrizione comporta, rimanendo un’associazione sic et simpliciter che trova la sua disciplina nelle generiche e lacunose norme del Codice Civile. 

Superato l’ostacolo del patrimonio sociale minimo, la seconda scelta “tragica” sarà quella di abolire ogni distinzione o “peso” tra i soci; le differenti categorie dovranno essere abolite perché tutti i soci avranno identici poteri e non vi potranno più essere categorie “privilegiate” quali ad esempio i soci fondatori che “di diritto” dovranno essere presenti nel consiglio direttivo, o simili clausole statutarie preferenziali. 

Terza scelta fondamentale è quella di destinare il patrimonio dell’associazione ad enti di analoga natura (enti del terzo settore) nell’ipotesi di termine dell’associazione/scioglimento/liquidazione; sino ad ora al momento dello scioglimento dell’associazione il patrimonio attivo veniva redistribuito tra gli associati, mentre con l’entrata in vigore della nuova normativa, il patrimonio dovrà obbligatoriamente essere destinato ad enti che perseguono analoghe finalità ed sono costituite in ETS. 

Ulteriore delibera essenziale sarà la necessità di dotare (se non già presente) del Collegio Sindacale, composto da almeno un revisore contabile con conseguente inevitabile aumento dei costi fissi di gestione. 

Last but not least

La nuova associazione dovrà tenere con cura e trasparenza i libri sociali perché ciascun socio avrà diritto a semplice richiesta di visionarli unitamente alla documentazione contabile d’appoggio; quindi non solo il collegio sindacale eserciterà il controllo sulla correttezza della gestione dell’associazione, ma anche ciascun associato avrà diritto di prendere visione dei bilanci, dei libri sociali e di tutta la documentazione amministrativa dell’associazione. 

Le innovazioni che ho sopra descritto sono invero mutuate dalla disciplina normativa delle società commerciali che in ragione dell’attività economica e d’impresa esercitata sin dalla costituzione garantire la necessaria trasparenza di gestione, nonché le obbligazioni patrimoniali assunte nei confronti dei terzi sempre sotto il costante controllo di specifici organi interni, nonché di organismi esterni (camere di commercio e magistratura). 

Il mondo dell’associazionismo spontaneo, caratterizzato dalla estrema semplicità nelle forme e nelle regole stabilite dal Codice Civile, con la riforma “epocale” del Terzo Settore si è dato una stretta e fondamentale regola nei confronti degli enti che operano nel “sociale” e quindi che ricevono finanziamenti/sostegni/sussidi pubblici, oltre che privati. 

Gli aspetti positivi che giustificano l’opportunità dell’iscrizione al RUNTS e quindi di affrontare le difficili scelte sopra illustrate, sono molteplici: 

  1. l’inserimento dell’associazione negli elenchi locali delle APS o ETS e quindi la facoltà di ricevere finanziamenti pubblici o privati da parte di fondazioni bancarie; 
  2. imposizione fiscale agevolata, che consente di destinare la gran parte delle risorse ai progetti intrapresi, compresi i ricavi dall’attività economica strumentale al perseguimento degli scopi sociali; 
  3. limitazione della responsabilità patrimoniale personale degli amministratori e dei soci; 
  4. evidenza pubblica grazie all’iscrizione al Registro Nazionale. 

Il termine del 31 Marzo per modificare gli statuti delle associazioni

Pare utile fornire anche qualche ulteriore precisazione riguardo al termine del 31 marzo prossimo; con questo termine (più volte ad oggi prorogato e che forse sarà nuovamente prorogato in considerazione dei disastrosi effetti della Pandemia Covid-19) il Legislatore ha inteso favorire le attività di modifica degli statuti, consentendone l’approvazione da parte della maggioranza semplice (in seconda convocazione) dell’assemblea dei soci. 

La normativa civilistica – sempre riprodotta negli statuti ordinari- impone una maggioranza rafforzata (la metà più uno o anche i 2/3 degli associati) per adottarne le modifiche, invece, se l’adeguamento dello statuto sarà deliberato dall’assemblea entro il prossimo 31 marzo, la maggioranza richiesta sarà quella semplice (in seconda convocazione, la maggioranza dei presenti); l’agevolazione appare di non poco conto, se si pensa al frequente elevatissimo numero di associati che non partecipano più attivamente alla vita dell’associazione e di cui magari l’associazione ha pure “perduto le tracce”. 

Queste mie sintetiche righe vogliono soltanto ricordare e sottolineare l’importanza del termine del 31 marzo 2021 (salvo ulteriori proroghe) per i moltissimi operatori culturali attivi nel mondo dell’associazionismo. 




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