Agente lirico: una professione da tutelare

-di Michele Lai-

Affonda le sue radici nella tradizione del Melodramma italiano, quando le opere liriche venivano allestite presso le corti o nei palazzi delle famiglie aristocratiche da figure che similmente al “maestro di cerimonia” curavano la realizzazione delle scene da montare nei teatri “del palazzo” ed i costumi che avrebbero indossato gli attori.

Con la diffusione del melodramma anche presso la borghesia e il popolo, si afferma l’impresa teatrale quale attività remunerativa e quindi la figura dell’impresario che professionalmente riceve l’appalto dai privati proprietari dei teatri (palchettisti) di allestire le opere liriche dei più affermati compositori in attività.

Domenico Barbaja

Domenico Barbaja

L’impresario teatrale investe i propri capitali per affittare il teatro, per realizzare le scene ed i costumi e per pagare il personale artistico e tecnico, coprendo le spese con gli incassi del “botteghino” o con i corrispettivi dei committenti.

E dunque i cantanti lirici – quando ancora non avevano raggiunto quella fama e notorietà oggi assimilabile allo star system – si “affannano” ad entrare nelle liste degli impresari, così da aver la speranza di potersi esibire nelle nuove produzioni dei compositori più affermati.

Gli impresari teatrali selezionano (spesso con i suggerimenti degli stessi autori delle opere o dei committenti) i cantanti protagonisti, scritturandoli unilateralmente ed unilateralmente fissando i cachet che gli avrebbero pagato per ciascuna recita.

Ed in questo ambito si afferma la figura dell’agente lirico, il quale non si occupa direttamente della produzione dello spettacolo, ma seleziona le “voci” dei protagonisti e dei co-protagonisti, cedendo le loro prestazioni artistiche all’impresario e con costui trattando i cachet da corrispondere loro e le garanzie del pagamento.

Per tutto l’Ottocento ed fino ai primi del Novecento, gli agenti lirici privati svolgono l’attività di collocamento privato del lavoro dei cantanti – anche protagonisti- senza alcuna distinzione (tranne che per i compensi) tra i professori dell’orchestra, del coro ed i solisti.

Gli agenti lirici “pretendono”/ricevono una percentuale sul guadagno degli artisti collocati e vengono ad acquisire una influenza determinante sulle sorti della vita artistica dei cantanti che rappresentano.

il famoso impresario Harold Shaw con il violinista Nathan Milstein, foto F.Conran/The NYT

il famoso impresario Harold Shaw con il violinista Nathan Milstein, foto F.Conran/The NYT

Questo sistema di collocamento è andato avanti sino all ’avvento in Italia degli enti lirico-sinfonici sovvenzionati dallo Stato ad opera del governo fascista, quando l’attività degli agenti lirici fu vietata con l’eccezione di alcune figure che ricevettero una espressa autorizzazione ministeriale. Nel secondo dopoguerra le agenzie liriche tornarono a svolgere la loro attività senza limitazioni legali, ma solo fino al 1967, quando con l’emanazione della c.d. Legge Corona (Legge 14 agosto 1967 n. 800) l’attività degli agenti lirici venne nuovamente vietata perché ritenuta dal legislatore una forma di “sfruttamento” del lavoro privato.

Il collocamento del lavoro artistico fu riservato per legge all’Ufficio Speciale di Collocamento degli Artisti dello Spettacolo. Seguì la Legge 8 gennaio 1979 n. 8 che legittimò gli artisti solisti (cantanti lirici solisti, direttori d’orchestra ed altri concertisti) a nominare un rappresentante (procuratore), che con vincolo di esclusiva potesse iscrivere il proprio nominativo accanto a quello dell’artista rappresentato nell’ elenco speciale presso l’Ufficio di Collocamento e così fino al 2010 quando nell’ambito della manovra della c.d. semplificazione amministrativa tale ufficio fu abolito e la Legge n. 8/1979 abrogata.

Dunque, nell’attuale sistema normativo l’attività dell’agente lirico che stipula contratti di scrittura artistica per conto di cantanti lirici solisti è tornata attività libera regolamentata esclusivamente dalle norme del Codice Civile sul mandato oneroso e sull’agenzia. L’artista, infatti, conferisce all’agente un mandato perché gli procuri scritture artistiche presso gli enti di produzione in Italia e nel mondo e per questa attività gli riconosce un compenso percentuale sui cachet che saranno percepiti al termine delle prestazioni artistiche.

Questa peculiare attività, che affonda le radici nella tradizione storica a cui si è fatto sopra cenno, ha visto da ultimo prevalere connotazioni professionali, piuttosto che imprenditoriali, giacchè sempre più spesso tali figure collaborano attivamente alla promozione delle carriere dei giovani cantanti, ovvero al consolidarsi di quelle dei cantanti già affermati.

Sol Hurok, leggendario impresario americano, qui in una foto di Marie Hansen -Time pict/Getty images

Sol Hurok, leggendario impresario americano, qui in una foto di Marie Hansen -Time pict/Getty images

Ancora oggi gli agenti lirici ricevono dagli artisti rappresentati un compenso conteggiato in misura percentuale sui cachet che costoro ricevono dall’ ente scritturante e soltanto al buon fine del contratto di scrittura.

Purtroppo, l’abrogazione delle norme che regolavano l’attività di rappresentante di artisti lirici, ha creato una situazione di vuoto normativo che da un lato consente a chiunque di intraprendere questa interessante attività, ma d’altro lato che non consente la qualificazione della professione e quindi la tutela degli artisti dello spettacolo, a volte loro malgrado vittime di soggetti improvvisati e non idoneamente competenti che perseguono unicamente il profitto personale dal lavoro artistico altrui, così tornando a quelle forme di sfruttamento tipiche di quell’ epoca passata a cui si è fatto sopra cenno.

Proprio con la finalità di far conoscere gli aspetti di questa peculiare attività professionale/imprenditoriale, chi scrive, unendo la propria esperienza di avvocato esperto della materia con quella di altri professionisti (un avvocato pure esperto –Avv. Emanuela de Roma e due agenti professionisti – Alessandra Catteruccia ed Massimilano Damato) ha realizzato una monografia di recentissima pubblicazione che con questo articolo intende presentare ai lettori.

Il volume si intitola La professione dell’agente lirico nel teatro d’opera italiano con prefazione di Vincenzo De Vivo pubblicato da EDICAMPUS – Incontro delle Arti (ROMA) e tratta di tutti gli aspetti dell’attività, dai tratti storici sopra accennati, alle caratteristiche giuridiche, sino agli aspetti pratici.

 

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in apertura Sol Hurok con Maria Callas, foto archivio Getty

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